Art. 4.

      1. In caso di mutamento della nazionalità della nave, la legge dello Stato della nazionalità acquisita è applicabile alla proprietà, al possesso e ai diritti reali di godimento solo se sono state regolarmente attuate le condizioni e le procedure per la dismissione di bandiera ai sensi dell'ordinamento dello Stato di provenienza e per l\`iscrizione nei registri dello Stato della nazionalità acquisita.
      2. In caso di mutamento della nazionalità della nave gli effetti del decorso del tempo, sono calcolati senza soluzione di continuità.
      3. In caso di sospensione temporanea della nazionalità della nave, la proprietà, il

 

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possesso, i diritti reali di godimento, le ipoteche e gli altri diritti di garanzia della stessa natura continuano ad essere regolati dalla legge dello Stato di provenienza.